- Viola Balletta
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IL PARLAMENTO
Mer Mag 25, 2022 4:06 pm
La parte II della Costituzione riguarda l’Ordinamento della Repubblica e comprende gli articoli dal 53 al 139, che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento del nostro Stato. Il parlamento è l’organo costituzionale cui compete la funzione legislativa, che si realizza attraverso l’emanazione di leggi. È l’unico organo costituzionale i cui componenti sono scelti direttamente dai cittadini, attraverso libere elezioni ricorrenti ogni cinque anni, che prendono il nome di legislatura. Il Parlamento Italiano è composto da due distinte assemblee: la Camera dei deputati, con sede a Montecitorio, e il Senato della Repubblica, con sede a Palazzo Madama. Entrambe godono degli stessi privilegi e amministrano gli stessi compiti, un meccanismo che prende il nome di bicameralismo. Tuttavia, da quanto previsto dalla Costituzione, alcune differenze le ritroviamo nell’età degli elettori e dei candidati, il numero dei componenti, e il modo in cui vengono scelti i parlamentari.
I parlamentari a loro volta, si suddividono in: deputati, se appartengono alla Camera dei deputati, e senatori, se fanno parte del Senato della Repubblica. Ad ognuno di essi è assegnata una determinata garanzia o prerogativa, per garantire loro massima libertà nello svolgimento del lavoro. Esse riguardano l’insindacabilità, l’immunità personale e il divieto di mandato imperativo. Per l’intera durata del loro incarico, i parlamentari percepiscono un’indennità, prevista dall’art. 69 della Costituzione.
La funzione più importante del Parlamento è senza dubbio quella legislativa, cioè la formazione e l’approvazione delle leggi. Altre, non di minor importanza, comprendono la funzione di indirizzo politico e di controllo sul Governo. Quest’ultimo infatti, per poter svolgere le sue funzioni, necessita della fiducia del Parlamento, sulla base degli obiettivi proposti. I parlamentari possono chiedere chiarimenti sull’operato del governo attraverso tre strumenti: l’interrogazione, l’interpellanza e la mozione.
Altre delle funzioni che esso assume sono sicuramente lo svolgimento di compiti di corpo elettorale, e infine, la funzione giurisdizionale, per la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, solo in casi di presunti reati.
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