- Maria Rosaria Zitiello
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FORME DI GOVERNO
Gio Mag 26, 2022 9:40 pm
CONCETTO DI FORMA DI GOVERNO
La «forma di Stato» fa riferimento alle relazioni che intercorrono tra tutti gli elementi che compongono lo Stato (popolo, territorio e sovranità).
Il concetto di «forma di governo», invece, riguarda soltanto le relazioni che si instaurano all’interno di uno di tali elementi, vale a dire la sovranità (o potere sovrano).
In pratica, con l’espressione «forma di governo» si intende il diverso modo in cui si articola e si ripartisce il potere politico tra i vari organi di vertice dello Stato ed in particolare tra Parlamento, Governo e Capo dello Stato.
Le forme di governo classiche che conosciamo sono:
TIPO PARLAMENTARE
• E’ la forma di governo adottata dalla maggioranza degli Stati contemporanei; è caratterizzata dal fatto che il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo di fronte al Parlamento, il quale, a sua volta, può in ogni momento revocarlo, togliendogli la fiducia.
• La carica di capo dello stato può essere assunta da un monarca o da un presidente eletto, ma in genere gode di limitati poteri e non partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico.
• La principale caratteristica di questa forma di governo è, quindi, costituita dalla commistione tra la funzione legislativa e quella esecutiva; tra i due organi vi sono complessi rapporti per cui il Governo, titolare della funzione esecutiva, è sottoposto al controllo del Parlamento, unico organo eletto direttamente dal corpo elettorale.
TIPO PRESIDENZIALE
• Nella forma di governo parlamentare le funzioni di Capo dello Stato sono generalmente di pura rappresentanza. Nella maggioranza dei casi, questi non svolge alcun compito riconducibile a uno dei poteri dello Stato 8esecutivo, legislativo e giudiziario) ma costituisce un organo di equilibrio volto a garantire la continuità democratica e l’osservanza della Costituzione.
• Anche il potere di scioglimento delle Camere (cioè la possibilità di determinare la cessazione del Parlamento prima della sua naturale scadenza), che quasi sempre è formalmente attribuito al Capo dello stato, in realtà è fortemente condizionato dalla volontà del Governo o del Parlamento.
• Con il termine «presidenzialismo» si indica una forma di Governo in cui il principio della separazione dei poteri è applicato in maniera rigida e, in particolare, è assai accentuata la distinzione tra legislativo ed esecutivo.
• In tale forma di Governo il Presidente della Repubblica è contemporaneamente Capo dello Stato e Capo del Governo ed è eletto direttamente dal popolo.
TIPO SEMI-PRESIDENZIALE
• E’ una forma di Governo intermedia tra la forma di governo presidenziale e quella parlamentare.
• La sua caratteristica principale è data dal doppio rapporto di fiducia che lega il Governo; da un lato quest’organo è nominato dal Presidente della Repubblica ma dall’altro deve comunque godere della fiducia del Parlamento.
• La carica di Capo dello Stato è assunta da un Presidente eletto direttamente dal popolo e al quale sono attribuiti rilevanti poteri nella determinazione dell’indirizzo politico.
• Il sistema semi-presidenziale è stato adottato in Francia con la Costituzione del 1958 ed è così denominato perché assume contemporaneamente caratteristiche proprie del parlamentarismo e del presidenzialismo. Nel sistema francese non vi è alcun voto iniziale di fiducia da parte del Parlamento nei confronti dell’esecutivo, così quest’ultimo è già operativo nel
momento in cui è nominato dal Presidente della Repubblica.
TIPO DITTATORIALE
• E’ caratterizzata dal fatto che il Governo (in questo caso assume la denominazione di Direttorio) è nominato dal Parlamento ad inizio legislatura, ma non può essere successivamente revocato attraverso un voto di sfiducia, con la garanzia, quindi, di potere operare in completa autonomia fino alle successive elezioni. Lo stesso Direttorio assume la veste di Capo dello Stato.
• E’ attualmente prevista solo nell’ordinamento svizzero dove il potere esecutivo è esercitato da un Consiglio federale o Direttorio, formato da 7 membri eletti dal parlamento (l’Assemblea federale) ad ogni inizio legislatura. La sua peculiarità è l’assenza dell’istituto della sfiducia, per cui il Direttorio dura in carica per tutto il periodo della legislatura parlamentare. Allo stesso modo, il Direttorio non può sciogliere il Parlamento, il cui rinnovo avviene solo con nuove elezioni a fine legislatura.
La «forma di Stato» fa riferimento alle relazioni che intercorrono tra tutti gli elementi che compongono lo Stato (popolo, territorio e sovranità).
Il concetto di «forma di governo», invece, riguarda soltanto le relazioni che si instaurano all’interno di uno di tali elementi, vale a dire la sovranità (o potere sovrano).
In pratica, con l’espressione «forma di governo» si intende il diverso modo in cui si articola e si ripartisce il potere politico tra i vari organi di vertice dello Stato ed in particolare tra Parlamento, Governo e Capo dello Stato.
Le forme di governo classiche che conosciamo sono:
- Tipo parlamentare;
- Tipo presidenziale;
- Tiposemi-presidenziale;
- Tipo dittatoriale.
TIPO PARLAMENTARE
• E’ la forma di governo adottata dalla maggioranza degli Stati contemporanei; è caratterizzata dal fatto che il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo di fronte al Parlamento, il quale, a sua volta, può in ogni momento revocarlo, togliendogli la fiducia.
• La carica di capo dello stato può essere assunta da un monarca o da un presidente eletto, ma in genere gode di limitati poteri e non partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico.
• La principale caratteristica di questa forma di governo è, quindi, costituita dalla commistione tra la funzione legislativa e quella esecutiva; tra i due organi vi sono complessi rapporti per cui il Governo, titolare della funzione esecutiva, è sottoposto al controllo del Parlamento, unico organo eletto direttamente dal corpo elettorale.
TIPO PRESIDENZIALE
• Nella forma di governo parlamentare le funzioni di Capo dello Stato sono generalmente di pura rappresentanza. Nella maggioranza dei casi, questi non svolge alcun compito riconducibile a uno dei poteri dello Stato 8esecutivo, legislativo e giudiziario) ma costituisce un organo di equilibrio volto a garantire la continuità democratica e l’osservanza della Costituzione.
• Anche il potere di scioglimento delle Camere (cioè la possibilità di determinare la cessazione del Parlamento prima della sua naturale scadenza), che quasi sempre è formalmente attribuito al Capo dello stato, in realtà è fortemente condizionato dalla volontà del Governo o del Parlamento.
• Con il termine «presidenzialismo» si indica una forma di Governo in cui il principio della separazione dei poteri è applicato in maniera rigida e, in particolare, è assai accentuata la distinzione tra legislativo ed esecutivo.
• In tale forma di Governo il Presidente della Repubblica è contemporaneamente Capo dello Stato e Capo del Governo ed è eletto direttamente dal popolo.
TIPO SEMI-PRESIDENZIALE
• E’ una forma di Governo intermedia tra la forma di governo presidenziale e quella parlamentare.
• La sua caratteristica principale è data dal doppio rapporto di fiducia che lega il Governo; da un lato quest’organo è nominato dal Presidente della Repubblica ma dall’altro deve comunque godere della fiducia del Parlamento.
• La carica di Capo dello Stato è assunta da un Presidente eletto direttamente dal popolo e al quale sono attribuiti rilevanti poteri nella determinazione dell’indirizzo politico.
• Il sistema semi-presidenziale è stato adottato in Francia con la Costituzione del 1958 ed è così denominato perché assume contemporaneamente caratteristiche proprie del parlamentarismo e del presidenzialismo. Nel sistema francese non vi è alcun voto iniziale di fiducia da parte del Parlamento nei confronti dell’esecutivo, così quest’ultimo è già operativo nel
momento in cui è nominato dal Presidente della Repubblica.
TIPO DITTATORIALE
• E’ caratterizzata dal fatto che il Governo (in questo caso assume la denominazione di Direttorio) è nominato dal Parlamento ad inizio legislatura, ma non può essere successivamente revocato attraverso un voto di sfiducia, con la garanzia, quindi, di potere operare in completa autonomia fino alle successive elezioni. Lo stesso Direttorio assume la veste di Capo dello Stato.
• E’ attualmente prevista solo nell’ordinamento svizzero dove il potere esecutivo è esercitato da un Consiglio federale o Direttorio, formato da 7 membri eletti dal parlamento (l’Assemblea federale) ad ogni inizio legislatura. La sua peculiarità è l’assenza dell’istituto della sfiducia, per cui il Direttorio dura in carica per tutto il periodo della legislatura parlamentare. Allo stesso modo, il Direttorio non può sciogliere il Parlamento, il cui rinnovo avviene solo con nuove elezioni a fine legislatura.
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